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Sentenza di proscioglimento

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La sentenza di proscioglimento indica, nel diritto processuale penale italiano, la sentenza di non doversi procedere o la sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato.

È emessa al termine del dibattimento; in casi particolari, può essere emessa immediatamente dopo la chiusura delle indagini preliminari, prima del dibattimento (cosiddetta sentenza anticipata di proscioglimento).

Sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.)

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Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, indicandone la causa nel dispositivo, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere anche quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.

Sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.)

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Lo stesso argomento in dettaglio: Formula assolutoria.

Quando il giudice si pronuncia nel merito e proscioglie l'imputato, emette una "sentenza di assoluzione". La causa di assoluzione, che deve essere specificata nel dispositivo, deve rientrare in una delle formule assolutorie tradizionali, di cui all'art. 530 c.p.p.:

  • "il fatto non sussiste";
  • "l'imputato non ha commesso il fatto";
  • "il fatto non costituisce reato";
  • "il fatto non è previsto dalla legge come reato";
  • "il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione".

Inoltre, il secondo[1] e il terzo comma del predetto articolo stabiliscono rispettivamente che:

«il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.»

«se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità, oppure vi è dubbio sull'esistenza delle stesse.»

Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Particolarità

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Dichiarazione di estinzione del reato (art. 531)

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Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo, anche quando il reato è estinto, o vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

Quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione con la formula prescritta (se ciò avviene in udienza preliminare, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere con la formula prescritta).

Provvedimenti sulle misure cautelari personali (art. 532)

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Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (art. 129)

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Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente[2] che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta[3].

Proscioglimento prima del dibattimento (art. 469)

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Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, oppure se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

  1. ^ “Va osservato che l’assoluzione ai sensi dell'articolo 530 comma 2 Cpp con la formula “perché il fatto non sussiste” costituisce un completo e pieno riconoscimento dell'innocenza degli imputati dai reati contestati senza alcuna riserva o aspetto che possa in qualche modo mettere in dubbio una pronunzia assolutamente liberatoria. È erronea l’opinione che detta formula assolutoria in qualche modo richiami l’assoluzione per insufficienza di prove prevista dall’articolo 479 comma 3 Cpp del 1930; basta la semplice comparazione dei testi normativi: nel testo del 1930 si prevedeva la assoluzione per insufficienza di prove quando non risultassero “sufficienti prove per condannare”; nel testo del 1988 (articolo 530 comma 2) “il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile” (Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 10 gennaio-2 marzo 2007, n. 9174). In questa stessa ottica, la Corte di cassazione ha ritenuto che «nel caso di formula assolutoria accompagnata dalla indicazione del secondo comma dell’articolo 530 Cpp, l’interesse dell’imputato ad impugnare (nella specie preteso pregiudizio morale, per il “dubbio”) non può ricavarsi dal richiamo, nel dispositivo, del predetto comma dell’articolo citato, poiché tale richiamo non è indicativo di un’assoluzione per dubbio (vedi le varie ipotesi previste), neanche per gli “operatori del diritto”. Infatti, bisogna comunque attingere alla motivazione, perché non è vero che la distinzione tra il primo ed il secondo comma dell’articolo 530 Cpp, se il secondo comma è esplicitato nel dispositivo, fa “resuscitare” la formula dubitativa» (Cassazione, Sezione terza, 20 maggio 1993 ric. Cancelli, RV 195118).
  2. ^ Cass., sez. U, ud. pubbl., n. 11, 28/05/2009, Pres. Gemelli, Rel. Romis, p.m. diff., imp. Tettamanti.
  3. ^ L. Scomparin, Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale, Torino, Giappichelli, 2008.

Voci correlate

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