Vai al contenuto

Contratto a efficacia obbligatoria

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il contratto a efficacia obbligatoria, o contratto ad effetti obbligatori, è un contratto che come effetto giuridico crea rapporti di obbligazione, a prescindere da eventuali ulteriori effetti reali che possano determinarsi in base ad esso come la costituzione o spostamento di un diritto assoluto reale su un bene.

Nell'ordinamento giuridico italiano, in base all'articolo 1173 del codice civile il contratto è fonte di obbligazioni; stando a tale norma, quindi, tutti i contratti hanno un'efficacia obbligatoria di base, cui può aggiungersi un'efficacia reale se sono integrati i requisiti di cui all'art. 1376 c.c..

Nell'ambito dei contratti ad effetti obbligatori e reali ad un tempo, particolare importanza rivestono le vendite ad effetti obbligatori: la vendita di cosa futura, la vendita di cosa altrui, la vendita di cosa generica, la vendita alternativa.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto
pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy